PROCEDIMENTO: | NOTIFICA FRAZIONAMENTO CATASTALE |
UFFICIO: | Servizio Urbanistica e Edilizia Privata |
DESCRIZIONE: | L’articolo 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, stabilisce che: “I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.”.Prima del deposito (ovvero dell’inoltro per via telematica) di un tipo di frazionamento all’Agenzia del Territorio, quindi, occorre acquisire l’attestazione di avvenuto deposito dello stesso presso gli uffici comunali, al fine di accertare che lo stesso non prefiguri l’effettuazione di una lottizzazione a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione. |
MODALITA’ RICHIESTA: | Il deposito può essere richiesto dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato, ma anche dal tecnico professionista incaricato dal medesimo.La richiesta di attestazione dell’avvenuto deposito va presentata presso l’ufficio del Protocollo, negli orari di apertura al pubblico. In alternativa potrà essere inviata anche tramite il servizio postale. La domanda deve essere presentata in carta semplice e va redatta su apposito modulo (ritirabile presso l’Ufficio Tecnico, ovvero scaricabile al link sotto riportato). Alla domanda deve essere allegato, almeno in duplice copia, il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta dall’Agenzia del Territorio. |
MODALITA’ EROGAZIONE: | L’attestazione di avvenuto deposito del frazionamento verrà predisposta, previa verifica di quanto sopra indicato, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuto deposito, e potrà essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico, previo pagamento dei diritti di segreteria. |
COSTI A CARICO DEL CITTADINO: | Versamento:
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SCADENZE: | Non sono previste scadenze dalla data di deposito; il tipo di frazionamento dovrà essere portato all’approvazione del competente ufficio dell’Agenzia del Territorio entro sei mesi dalla data di rilascio dell’estratto di mappa utilizzato per la redazione dello stesso. |
DESTINATARI: | Il proprietario, il titolare di altro diritto reale o dal possessore dell’immobile interessato. |
DOCUMENTI DA PRESENTARE: | Istanza in carta libera utilizzando il modello predisposto dallo Sportello Unico per l’Edilizia con allegati gli elaborati catastali firmati dal proprietario e dal tecnico incaricato. Gli elaborati catastali vanno allegati in duplice copia qualora si utilizzi la nuova procedura catastale informatizzata o in triplice copia qualora si utilizzi la vecchia procedura. |
TERMINI: | Se il frazionamento presentato è conforme alla normativa, vengono restituiti al richiedente gli originali presentati con l’attestazione che il tipo di frazionamento è stato depositato presso questo Comune. L’attestazione è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, ovvero, in giornata qualora sia stata richiesta l’urgenza. |
RESPONSABILE: | Arch. Elena MilaniReferente: Geom. Anna Maria VeneroniTel. 0377/900.403e-mail: emilani@comune.castiglionedadda.lo.it |
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: | Dott. Davide D’Amico – Segretario GeneraleTel. 0377/900.403e-mail segretario@comune.castiglionedadda.lo.it |
NOTE: | La presente procedura si applica per la suddivisione catastale dei terreni e delle aree pertinenziali scoperte dei fabbricati urbani. Il deposito del frazionamento deve essere effettuato prima dell’approvazione da parte del competente ufficio dell’Agenzia del Territorio |
NORMATIVA GENERALE: | D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.., art. 30, comma 5 e seguenti |
MODULISTICA: | T020 Modulo Richiesta attestazione deposito tipo frazionamento catastale |