PROCEDIMENTO: | ASSEGNO DI MATERNITA’ |
UFFICIO: | Socio Assistenziale |
DESCRIZIONE: | L’assegno di maternità è un contributo statale erogato dall’INPS.Il trattamento economico viene erogato alle madri che non beneficiano di nessun altro sostegno economico per la maternità.
L’assegno viene erogato per n. 5 mensilità. |
MODALITA’ RICHIESTA: | L’assegno di maternità è previsto dal Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15.07.1999 n. 306.I cittadini interessati si dovranno rivolgere ai Servizi Sociali del Comune per richiedere la modulistica e l’attivazione della domanda. |
MODALITA’ EROGAZIONE: | L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). |
COSTI A CARICO DEL CITTADINO: | Nessuno. |
SCADENZE: | La domanda è da presentarsi entro 6 mesi dalla data del parto. |
DESTINATARI: | Possono presentare la domanda le madri: • cittadine italiane; • cittadine comunitarie; • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno. L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99). |
DOCUMENTI DA PRESENTARE: | 1) Dichiarazione ISEE del nucleo familiare;2) carta di soggiorno per le cittadine extracomunitarie;
possono percepire l’assegno di maternità solo quelle madri il cui nucleo familiare non supera il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio |
TERMINI: | 30 giorni dalla domanda. Successivamente l’INPS eroga il beneficio entro 45 giorni dalla data di trasmissione dell’istanza da parte del Comune. |
RESPONSABILE: | Dott.ssa Barbara Raimondi CominesiTel 0377-900403
braimondi@comune.castiglionedadda.lo.it |
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: | Dott. Davide D’Amico – Segretario ComunaleTel 0377-900403
segretario@comune.castiglionedadda.lo.it
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NORMATIVA GENERALE: | L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.75 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). |
NOTE: | l’assegno viene liquidato attraverso bonifico bancario sul conto intestato al richiedente. |
MODULISTICA: | Richiesta da presentare al CAAF convenzionato |