– La Notificazione
La notifica è un procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento.
La formalità della notificazione viene certificata con la “relata di notifica” ove il messo dichiara di aver proceduto alla notifica dell’atto in un giorno determinato, mediante consegna di copia dello stesso all’interessato o a persona legittimata al ricevimento.
La relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Con la notifica perfettamente avvenuta, si presume che l’atto sia stato portato a conoscenza del destinatario anche se materialmente può non averlo ricevuto.
La notifica è regolamentata dall’art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
– Chi può Notificare?
Le figure che possono svolgere l’attività di notificazione sono:
• il Messo Comunale;
• l’Ufficiale Giudiziario;
• l’Agente di Forza di Polizia e Carabinieri;
• il Vigile Urbano;
• il Messo speciale dell’Amministrazione Finanziaria;
• il Responsabile del Procedimento che emette l’atto secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99.
– La competenza del Messo
La competenza del Messo Comunale coincide con il territorio del Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento di notifica adottato. La notificazione eseguita senza l’osservanza di questo limite di competenza è nulla.
Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria Amministrazione e dalle altre Amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1 – 2° comma del D. Lgs. 165/2001, come previsto dall’art. 10 della L. 265/1999.
Il Messo Comunale non notifica atti di privati e atti del procedimento penale.
– Registro delle Notificazioni
Ogni atto deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro.
Sul registro devono annotarsi:
•numero cronologico progressivo
• data e numero dell’atto
• generalità della parte istante
• natura dell’atto da notificare
• destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato)
• data della notifica (giorno – mese – anno)
•nominativo della persona a cui è stato consegnato l’atto
•agente che ha eseguito la notifica
•estremi di restituzione dell’atto notificato
– Rimborso spese di notifica
Per ogni singolo atto notificato è previsto, in favore dell’Amministrazione Comunale un rimborso di € 5,88, così come determinato dall’articolo 10, comma 2, della Legge 03/08/1999 n. 265 e dall’art. 1, commi 2 e 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall’art. 140 del codice di procedura civile.
La liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti all’Amministrazione Comunale per tutte le notificazioni effettuate viene richiesto con cadenza trimestrale, così come previsto dal citato decreto, alle singole amministrazioni interessate allegando la documentazione giustificativa.
– Modalità operative (art. 138 – 139 – 140 – 141 – 143 – 145 – 149)
– La notifica degli atti finanziari (art. 60 D.P.R. 600/1973 modificato dall’Art. 38 del D.L. 78/2010)