Il decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito nella legge n.35/2012, all’art.1 modifica l’art.2 della legge 7 Agosto 1990 n.241, introduce una nuova disciplina in materia di procedimenti amministrativi e individua i poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’amministrazione.
Il legislatore, infatti, con l’intento di tutelare il cittadino dall’inerzia e dai ritardi della amministrazione pubblica, ha previsto ulteriori obblighi in capo all’amministrazione, disponendo in particolare:
- con il comma 9bis dell’art.2 della legge 241/90 la nomina, da parte dell’organo di governo dell’amministrazione, di un soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente;
- con il comma 9 ter dell’art.2 della medesima legge, la possibilità per il privato di rivolgersi al funzionario con poteri sostitutivi, il quale, nella metà del termine originariamente previsto, adotta il provvedimento servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario;
- con il comma 9 quater che entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all’organo di governo i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,nei quali non è stato rispettato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di conclusione degli stessi;
- con il comma 9 quinquies che, nei provvedimenti rilasciati in ritardo, su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’art.2 e quelli effettivamente impiegati.
La Giunta Comunale di Castiglione d’Adda, con proprio atto n.62 dell’anno 2013, ha individuato il Segretario generale del Comune, Dott. Davide D’Amico, quale soggetto titolare dei poteri sostitutivi di cui all’art.2 comma 9 bis della legge n.241/1990, come novellata dal D.L. n.5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della Legge n.35 del 4 aprile 2012.
Al predetto funzionario gli interessati potranno rivolgersi in caso di inerzia dei funzionari responsabili dei procedimenti.
L’esercizio del potere sostitutivo, con il riconoscimento della conseguente responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al soggetto inadempiente, deve comunque essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, con una richiesta indirizzata al Segretario generale il quale, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluderà il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.